Art. 8.
(Misure volte al potenziamento dell'efficacia della vigilanza e delle sanzioni in materia di repressione degli abusi edilizi).

      1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende:

              a) per "dirigente" il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi;

              b) per "responsabile dell'abuso" colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie»;

          b) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia). - 1. Il dirigente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive prescritte dalla concessione o dall'autorizzazione. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sovrintende al funzionamento dell'ufficio di vigilanza urbanistica ed edilizia. Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui

 

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al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta al dirigente o al responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio che ritardino, oltre quindici giorni dal momento in cui è insorto l'obbligo, l'emanazione degli atti relativi ai procedimenti citati.
      2. Il dirigente che accerta l'esecuzione di opere illegittimamente eseguite su aree assoggettate, ai sensi degli strumenti urbanistici adottati o approvati, o a leggi statali e regionali o a qualunque titolo, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, oppure in difformità dagli strumenti urbanistici approvati o in contrasto con quelli adottati, dispone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Costituisce elemento di difformità o contrasto ai predetti strumenti urbanistici l'assenza della dotazione minima di superficie del lotto prescritta per l'edificazione. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree e degli immobili disciplinati dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il dirigente dispone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione alle amministrazioni competenti, che stabiliscono le modalità esecutive ai fini della tutela del bene e possono effettuare direttamente la demolizione.
      3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone senza ritardo, e
 

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comunque entro quarantotto ore dall'accertamento medesimo, l'immediata sospensione dei lavori fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, avvalendosi anche del nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5.
      4. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati anche al proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso. In particolare, i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui al comma 2 sono notificati anche al proprietario, contestualmente all'esecuzione delle demolizioni e del ripristino dello stato dei luoghi.
      5. In ogni comune è istituito un apposito nucleo di controllo del territorio, composto da vigili urbani e dipendenti del ruolo tecnico. Il nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, notificando l'immediata sospensione dei lavori. Il nucleo, inoltre, predispone un rapporto sull'attività di vigilanza, anche se negativo, con cadenza almeno mensile. Tali rapporti sono trasmessi al presidente della giunta regionale e al prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.
      6. Se nei luoghi in cui vengono realizzate opere non è esibita la prescritta concessione edilizia, o non è apposto il prescritto cartello, e comunque in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria danno immediata comunicazione, anche a mezzo telematico, al presidente della giunta regionale, al sindaco e al dirigente. Il dirigente, entro le successive quarantotto ore, è tenuto ad inviare sul posto un agente di polizia giudiziaria e un tecnico per la verifica della regolarità delle opere e per la redazione di contestuale rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti. Il rapporto relativo alla sussistenza della violazione è inoltrato, anche a mezzo telematico, all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale. Il dirigente è tenuto
 

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ad adottare i provvedimenti di legge, entro le successive quarantotto ore.
      7. In relazione all'entità degli abusi edilizi o su specifica richiesta da parte dell'amministrazione comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi, la vigilanza in ordine alla repressione dei reati di abusivismo edilizio è esercitata anche da un apposito nucleo interforze istituito dal prefetto e, nell'ambito delle direttive da questi impartite, dal personale addetto a specifici piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203»;

          c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

      «Art. 29. - (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori). - 1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione a edificare e alle modalità esecutive stabilite nella medesima, nonché delle autorizzazioni e dei nulla-osta per la tutela storico-artistica e paesaggistico-ambientale. Essi sono, altresì, sottoposti solidalmente alle sanzioni di natura pecuniaria previste dalle normative predette e, solidalmente, alle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo che dimostrino che la violazione non è dipesa da loro comportamento.
      2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia segnalato agli altri soggetti obbligati la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22, e se fornisce al

 

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dirigente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori è, altresì, tenuto all'atto della comunicazione resa al dirigente, alla sospensione della propria funzione. In caso contrario, il dirigente ne dà segnalazione al consiglio dell'ordine professionale cui appartiene il direttore dei lavori. Detta violazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'ordine professionale di appartenenza.
      3. L'esecuzione accertata di lavori in assenza di concessione edilizia o in totale difformità dalla medesima, comunicata dal dirigente all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituisce grave negligenza professionale agli effetti dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di affidamento di lavori pubblici»;

          d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali). - 1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
      2. Il dirigente, accertata l'esecuzione di opere o di interventi urbanistico-edilizi in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge la demolizione ovvero la remissione in pristino, entro il termine di un mese dall'accertamento della violazione ovvero dalla data di notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori, ove emanata. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.
      3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino

 

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dei luoghi entro tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione di demolizione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Nel caso di opere realizzate in assenza di concessione edilizia ed in contrasto con gli strumenti urbanistici, la demolizione è effettuata ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, comma 2.
      4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel termine di cui al comma 3, notificata all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.
      5. Il comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che escludono la demolizione o la remissione in pristino. Non è consentita quest'ultima dichiarazione se l'opera contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali o se riguarda aree od immobili soggetti ai vincoli di inedificabilità imposti da norme statali e regionali. L'eventuale sequestro delle opere abusive, disposto dal giudice penale, non impedisce l'accesso al custode giudiziario e ai soggetti incaricati della demolizione, autorizzati dal giudice stesso, che provvede, mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di fatto ai fini dell'acquisizione della prova del reato. É fatto divieto di nominare custode giudiziario dell'immobile soggetto a sequestro penale il responsabile dell'abuso o persone con lui conviventi. Al responsabile dell'abuso spetta l'onere finanziario relativo al compenso del custode giudiziario, determinato nel provvedimento di nomina. In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione e al ripristino dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, il comune può affidare la gestione dei beni e
 

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dell'area di sedime acquisiti al patrimonio pubblico agli enti di gestione dei parchi e delle associazioni ambientaliste, anche al fine di valorizzare il bene acquisito e diffondere la cultura della tutela e conservazione delle bellezze naturali.
      6. Per le opere eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, stabilito da leggi statali o regionali, la demolizione è effettuata ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, comma 2.
      7. Tutti i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso.
      8. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia riguardanti opere e lottizazioni realizzate abusivamente e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e al presidente della giunta regionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti significativi di tali rapporti e le relative modalità di inoltro, per il tramite della competente prefettura-ufficio territoriale del Governo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da utilizzare anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per la redazione della relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Le regioni, anche avvalendosi dei mezzi previsti dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta
 

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del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuati gli obiettivi degli osservatori regionali.
      9. In caso di inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di accertamento dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente testo unico, la regione, nel successivo mese, ai sensi dell'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 41, comma 2, del presente testo unico, nomina un commissario ad acta, il quale adotta i provvedimenti necessari, dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria, al prefetto, per l'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive, e alla procura regionale della Corte dei conti. Resta fermo l'obbligo di applicazione del risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché l'obbligo, da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli, di comminare le sanzioni previste dalle vigenti leggi di tutela.
      10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice con la sentenza di condanna dispone, quale misura accessoria, la demolizione delle opere abusive se non già eseguita, incaricandone, entro il termine prefissato, le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa nei modi previsti dall'articolo 41»;

          e) i commi 1 e 2 dell'articolo 35 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Quando è accertata l'esecuzione di interventi da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi

 

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dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
      2. La demolizione, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è eseguita a cura del prefetto e a spese dei responsabili dell'abuso, mediante l'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa di cui all'articolo 41»;

          f) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Accertamento di conformità). - 1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria è ammessa fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al comma 1 dell'articolo 33; nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 34, nei casi di parziale difformità, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 37, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso puó ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale attestazione il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
      2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro due mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, 20, 21, 22, 23, 29 e 37.
      3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio

 

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del contributo di concessione, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 16 e 19.
      4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dalla concessione.
      5. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal dirigente nella misura da 258 euro a 1.033 euro»;

          g) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

      «Art. 41. - (Demolizione di opere abusive). - 1. In tutti i casi in cui la demolizione rientra nella competenza del comune, essa è disposta dal dirigente secondo l'ordine cronologico delle ordinanze di demolizione o sulla base di criteri generali di priorità delle demolizioni, preventivamente determinate dal comune. In alternativa a detto ordine, è facoltà del comune predisporre, entro il mese di dicembre di ogni anno, un piano, comprensivo di valutazione tecnico-economica delle demolizioni da eseguire entro l'anno successivo, indicando l'ordine di priorità delle demolizioni stesse. I relativi lavori sono affidati dal comune ai sensi della normativa vigente. La demolizione delle opere abusive rientra nelle attività per le quali possono essere utilizzati anche i soggetti impiegati in lavori socialmente utili. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutti i soggetti competenti, ai sensi della presente legge, alla demolizione di opere abusive, in quanto compatibili.
      2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente ne dà notizia al prefetto, il quale può avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.
      3. Ai fini dell'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa sono lavori di demolizione i lavori, le forniture e i noli a caldo, finalizzati all'abbattimento, con mezzi meccanici o

 

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tramite esplosivi, di manufatti abusivi, realizzati su suoli pubblici e privati. Sono escluse dai predetti lavori le operazioni di sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi.
      4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile devono dare notizia al presidente della giunta regionale e al prefetto, dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono decorsi i termini del piano di cui al comma 1, comunicando, altresì, lo stato delle procedure attivate dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle demolizioni. Il presidente della giunta regionale, accertato che sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui all'articolo 31 nonché quelle previste dal presente articolo, ne dà notizia al prefetto, ai fini dell'attivazione delle procedure di demolizione da parte di quest'ultimo»;

          h) l'articolo 44 è sostituito dai seguenti:

      «Art. 44. - (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive stabilite dal presente testo unico, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalle concessioni è punita con la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 25.823 euro.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

          a) la pena della reclusione fino a due anni e della multa da 10.329 euro a 51.646 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

          b) la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e dalla multa da 25.823 euro a 103.291 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal comma 1 dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel

 

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caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesaggistico, ambientale in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

      Art. 44-bis. - (Ravvedimento operoso). - 1. Nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 44 l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alle metà del massimo della multa qualora dimostri di avere provveduto alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi.
      2. Con la domanda di ravvedimento l'imputato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della multa unitamente alla prova della avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.
      3. Il giudice respinge la domanda quando ricorrono i casi previsti dal terzo comma dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103 o dall'articolo 105 del codice penale ovvero quando manca la prova dell'avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.
      4. Il giudice può respingere con ordinanza la domanda se il fatto risulta di particolare gravità.
      5. Il pagamento delle somme indicate al comma 1 estingue il reato»;

          i) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di diritti reali» sono inserite le seguenti: «ovvero la locazione» e dopo le parole «dell'alienante» sono inserite le seguenti: «ovvero del locatario»;

          l) i commi 1 e 2 dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché per opere prive di concessione a edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione

 

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anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 del presente testo unico e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto a una sanzione pecuniaria da 2.582 euro a 7.747 euro. Nell'ipotesi di cui all'articolo 36, il richiedente è tenuto a presentare, entro due mesi dalla presentazione della richiesta di attivazione dell'utenza, la copia della concessione in sanatoria ottenuta. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della predetta documentazione, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un servizio pubblico».